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Risparmio > Promotori finanziari

Il promotore finanziario svolge professionalmente la promozione ed il collocamento di strumenti finanziari e di servizi d'investimento, in qualità di dipendente, agente o mandatario, con un rapporto monomandatario, cioè esclusivamente per conto di un solo soggetto abilitato. E’ l'unico operatore dell'industria del risparmio gestito autorizzato ad incontrare i risparmiatori al di fuori della sede di una banca, di una Sim o di una SGR.

Tutti coloro che svolgono la professione di promotore finanziario devono iscriversi all’Albo nazionale tenuto dalla Consob, consultabile sul sito web di tale istituzione. Tale iscrizione, consentita solo a persone fisiche (non alle giuridiche) permette lo svolgimento della professione su tutto il territorio nazionale.

L'Albo unico nazionale dei promotori finanziari è suddiviso in elenchi gestiti da apposite Commissioni regionali e provinciali istituite presso le Camere di Commercio con sede, rispettivamente, nei capoluoghi di Regione e presso le Province autonome di Trento e Bolzano. Tali Commissioni tengono ed aggiornano dell'Albo: accolgono le domande di partecipazione agli esami di idoneità, di iscrizione e di cancellazione. Inoltre, svolgono un’attività di controllo sui promotori ed esercitano compiti di natura disciplinare (il promotore finanziario deve rispettare regole di comportamento severe, che garantiscono  la massima affidabilità al risparmiatore).

Per chiedere ed ottenere l’iscrizione nell’Albo nazionale dei promotori finanziari occorre possedere alcuni requisiti:

  • requisiti di onorabilità (ad esempio, non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della normativa antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione, non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pene detentive scaturenti o meno da determinati reati);
  • requisiti di professionalità (titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale - è valido anche un corso di durata quadriennale integrato da un corso annuale previsto per legge - o un titolo di studio estero equipollente).

Sussistendo i requisiti di onorabilità e professionalità suindicati, per ottenere l’iscrizione all’Albo occorre superare un’esame scritto ed orale indetto dalla CONSOB (con una cadenza qudrimestrale).

Tuttavia, è prevista l’iscrizione di diritto all’Albo per coloro che dispongano di particolari  requisiti di professionalità:

  • agenti di cambio, iscritti al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal Ministero del Tesoro
  • negoziatori abilitati (art. 7, comma 2, Legge 1/1991)
  • funzionario di banca o d'impresa d'investimento, preposto o responsabile di unità operativa di banca o di impresa d'investimento. Questi soggetti devono aver svolto per almeno un triennio uno dei servizi di investimento previsti dall'art. 1, comma 5, del Decreto Legge 58/1998
  • funzionario di banca addetto alla commercializzazione di prodotti finanziari della banca. L'attività deve essere stata svolta per un periodo di tempo complessivamente pari ad un triennio
  • responsabile del controllo interno.
Il promotore finanziario, analizza la situazione economica e patrimoniale del cliente, in modo da definire l’idonea pianificazione finanziaria (asset allocation) compatibile con ai suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio. Raccoglie le disposizioni per l'investimento, consegna i documenti previsti. Successivamente, il promotore aggiorna periodicamente l'analisi della situazione finanziaria del cliente e suggerisce le opportune modifiche, tenendo conto delle mutate esigenze del cliente e dell’evoluzione mercati finanziari.