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Associazione: Statuto

Statuto dell'Associazione Irpinia Nostra

Art. 1. – Denominazione e sede
E’ costituita, soggetta alla disciplina del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto, la libera Associazione non riconosciuta apartitica denominata "Irpinia Nostra”, con sede fissata in Avellino, alla via Circumvallazione n. 159.

Art. 2. – Oggetto sociale
L'Associazione “Irpinia Nostra”  persegue i seguenti scopi:
- pubblicazione riviste;
- pubblicazione giornali, con particolare attenzione dedicata all’Irpinia, sia in formato cartaceo che elettronico;
- editoria ed editoria elettronica;
- diffusione del sentimento di identità degli Irpini e di appartenenza alla loro terra d’origine, attraverso la  tutela della cultura, delle tradizioni e del dialetto dell’Irpinia e l’instaurazione ed il mantenimento dei rapporti con gli Irpini nel mondo; 
- promozione degli scambi culturali tra l’Irpinia ed il resto del mondo;
- promozione di nuovi enti autarchici territoriali ed altri organismi affini riguardanti l’Irpinia.
        
Art. 3. – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4. – Soci (o Associati): tipologie, ammissione ed esclusione
Sono previste le seguenti tipologie di soci o associati:
- soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e lo Statuto;
- soci ordinari: la cui domanda di ammissione è subordinata alla valutazione discrezionale ed insindacabile del Consiglio Direttivo. Condizione imprescindibile per l’ammissione è la piena ed incondizionata condivisione delle finalità e dello spirito dell’Associazione;
- soci benemeriti:  persone, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alle attività dell'Associazione o abbiano svolto attività meritevole a favore dell’Irpinia o degli Irpini.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissione, esclusione, comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione o per persistente violazione degli obblighi statutari. L’esclusione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

Art. 5. – Diritti dei soci ed obblighi dei soci
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed all'Assemblea con diritto di voto (per i maggiorenni) e sono obbligati a rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. 

Art. 6. – Patrimonio sociale (Fondo comune) e mezzi finanziari
L’Associazione trae le risorse per finanziare le proprie attività:
- dalle quote associative annualmente versate dagli associati e da eventuali altri contributi straordinari, previa specifica delibera dell’Assemblea dei soci;
- da donazioni, lasciti e contributi;
- da rimborsi;
- da proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione;
- da ogni altro tipo di entrate, quali, ad esempio, gli introiti pubblicitari finalizzati a finanziare le pubblicazioni dell’Associazione.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai Soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Il fondo comune (patrimonio) deve essere destinato al conseguimento degli scopi dell'Associazione e al sostenimento delle spese generali di funzionamento. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7. – Esercizio sociale
L’anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Compete al Consiglio Direttivo redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale degli associati, entro la fine del secondo mese dall’apertura dell’esercizio sociale.

Art. 8. – Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono  l’Assemblea dei soci, il Presidente ed  il Segretario.  I tre organi indicati formano il Consiglio Direttivo.
Organi eventuali dell’Associazione sono il Revisore o il Collegio dei revisori dei conti, organo deputato alla verifica contabile, ed il Probiviro o il Collegio dei probiviri, organo destinato a vagliare i reclami avverso le espulsioni dei soci decretate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9. – Assemblea dei soci
L’assemblea, composta da tutti gli associati, è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente, o in assenza di entrambi dal socio più anziano di età presente. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti e viene convocata almeno un volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
Spetta all'Assemblea dei soci con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritti al voto, modificare lo Statuto dell'Associazione. L'Assemblea può sciogliere l'Associazione a norma di legge cioè con parere favorevole di 3/4 dei soci.

Art. 10. – Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. In quest’ultimo caso, in caso di disaccordo, il voto del Presidente (o del suo temporaneo sostituto) vale il  doppio. Il Consiglio Direttivo, formato dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario,  dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo non è investito dei poteri amministrativi, attribuiti al Presidente. Per le materie di competenza dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo funge da organo esecutivo. Il Consiglio Direttivo promuove l’attività dell’Associazione, controlla l’applicazione dello Statuto, delibera discrezionalmente ed insindacabilmente in merito all’ammissione dei soci, predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea, tra cui il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, oltre che deliberare in relazione ad ogni  iniziativa di rilevante interesse per l’Associazione;

Art. 11.Presidente e Vice-Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica cinque anni, è rieleggibile e cessa la sua carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia degli altri membri in carica del Consiglio Direttivo. E' coadiuvato dal Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Associazione, ha la firma sociale. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, firma gli atti che comportano impegni finanziari e si riferiscono a movimenti di denaro. Pertanto, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Nei casi di estrema urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare. E’ investito dei poteri amministrativi in qualità di legale  rappresentante assimilato all’amministratore unico.

               Art. 12. – Segretario
Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo e provvede all'espletamento delle pratiche inerenti. Assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e alle adunanze dell'assemblea generale. Riceve e trasmette al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte effettuate dai soci.

 

Art. 13.Libri sociali
Oltre ad un registro delle entrate e delle uscite, necessario per poter redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, vanno tenuti il libro dei soci, il libro delle adunanze assembleari ed il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.
 
              Art. 14. – Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione e la liquidazione dell’Assemblea è deliberato dall’assemblea con la maggioranza dei 3/4 dei soci. In caso di insanabili contrasti tra i soci, in caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza, il Presidente prende le decisioni in merito. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto a favore dell’Irpinia, tramite la realizzazione di restauri di chiese, edifici o monumenti, ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15.Spese
L’assolvimento dei compiti inerenti alle varie cariche sono gratuiti. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, se preventivamente autorizzate dal Presidente. La copertura del costo delle pubblicazioni e di altre iniziative va effettuata tramite introiti pubblicitari, contributi e simili.

Art. 16.Regolamento
Qualora l’applicazione delle norme derivanti dall’Atto Costitutivo e dallo Statuto dovesse risultare controversa, il Comitato direttivo potrà predisporre un apposito regolamento esplicativo.

Art. 17.Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e le altre norme di leggi vigenti in materia